Le istituzioni finanziarie italiane sono tenute a comunicare le informazioni relative ai conti “Oggetto di Comunicazione” individuati come tali in applicazione delle norme italiane attuative degli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo il Common reporting standard (“CRS”) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Le comunicazioni CRS sono obbligatorie quando il soggetto segnalante e i segnalati sono residenti in Stati diversi.
Nel caso del Trust, la prima valutazione essenziale è quindi quella di verificare la residenza. Ai soli fini delle comunicazioni CRS, per i Trust, Fondazioni ed enti assimilabili, vale il principio per cui la residenza dell’ente coincide con la residenza del Trustee o dei Trustee. Se ci sono più Trustee in Stati diversi, gli stessi dovranno inviare più comunicazioni CRS alla propria Amministrazione la quale invierà i dati alla nostra Agenzia delle Entrate. In questo caso si potrebbe presentare una criticità: la nostra Agenzia delle Entrate si troverebbe ad avere più comunicazioni CRS per i medesimi soggetti, che dovrebbero coincidere qualora la due diligence redatta dai Trustee fosse stata eseguita correttamente.
Questo principio di base trova un’eccezione specifica nel caso in cui il Trust sia considerato un soggetto autonomo d’imposta in un determinato Stato. Bisogna distinguere tra Trust opachi e Trust trasparenti. Tendenzialmente tutti i Trust opachi, nelle varie giurisdizioni, sono considerati soggetti autonomi d’imposta. Quindi, in questo caso, ai fini delle comunicazioni CRS, la residenza da considerare è quella del Trust stesso e non del Trustee, in quanto soggetto autonomo d’imposta ai fini fiscali, seguendo anche le presunzioni dettate dalla normativa nazionale di cui all’art. 73 del Tuir.
Esempio: un Trust opaco UK, con Trustee inglese, se è considerato residente ai fini fiscali in Italia, anche a seguito delle presunzioni dettate dall’art. 73 del Tuir, non deve segnalare le posizioni dei beneficiari italiani, in quanto c’è coincidenza tra lo Stato di residenza del Trust (ITA) e lo Stato di residenza dei beneficiari (ITA).
Si precisa che non vige alcun obbligo di comunicazione CRS nel caso di Trustee non professionale.
Studio STS è a disposizione con i suoi professionisti per attività di consulenza e supporto, oltre che per qualsiasi approfondimento e valutazione.