REGIMI AGEVOLATI DI TASSAZIONE PER I NEO RESIDENTI

Per i soggetti che esercitano l’opzione, ai sensi dell’art. 24-bis del Tuir, i redditi prodotti all’estero che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva sono individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir, norma che rinvia ai criteri di cui all’articolo 23 Tuir.

Risultano quindi agevolabili:

  • i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero;
  • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero mediante una base fissa;
  • i redditi d’impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all’estero;
  • le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni che si trovano all’estero.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2017 ha precisato inoltre che il regime in commento opera anche con riferimento:

  • ai redditi derivanti dal possesso, per interposta persona, di liquidità o proprietà immobiliari o dall’esercizio di altri diritti (parte III, paragrafo 2.2). L’accezione “per interposta persona”, precisa la circolare, fa riferimento ai casi in cui il contribuente non appare titolare di una situazione giuridica patrimoniale di qualsiasi tipo, pur beneficiando dei relativi effetti giuridici;
  • alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in uno Stato a regime fiscale privilegiato (parte III, paragrafo 2.3). In tal caso, non sussiste l’obbligo di segnalazione in dichiarazione previsto dagli articoli 47 comma 4 e 68 comma 4 del Tuir in relazione a plusvalenze e utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
  • ai redditi prodotti dalla controllata estera, nel caso in cui ricorrano i requisiti applicativi del comma 1 o del comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir e la Controlled Foreign Company sia localizzata in uno Stato che non è escluso dal perimetro dell’opzione di cui all’articolo 24-bis del Tuir. In tal caso, pertanto, i redditi prodotti dalla controllata estera non sono tassati per trasparenza in capo al socio controllante il quale non è tenuto a compilare il quadro FC, né a segnalare in dichiarazione la partecipazione nella controllata estera (parte III, paragrafo 2.3).

In funzione antiabuso, l’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir), realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono pertanto soggette al regime ordinario di imposizione, con applicazione dell’imposta sostitutiva con un’aliquota pari al 26%.

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