Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non rileva la liceità o illiceità dei singoli atti compiuti quanto, piuttosto, la finalità della condotta atta a celare la provenienza delittuosa del denaro, bene o utilità.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 7257/2020 della Corte di Cassazione che qualifica il riciclaggio come un reato a forma libera e statuisce l’impossibilità di tipizzare le condotte finalizzate all’occultamento. Alla luce di tale statuizione, il reato di riciclaggio può configurarsi anche con atti leciti, come il ricorso al c.d. scudo fiscale, purché questi siano concretamente finalizzati ad oscurare l’origine illecita del vantaggio ottenuto.
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