POTENZIAMENTO DEGLI SCAMBI INFORMAZIONI CON STATI ESTERI DEI PATRIMONI NON DICHIARATI

ARRIVANO AI CONTRIBUENTI LE PRIME COMUNICAZIONI CRS DAGLI EMIRATI ARABI PER L’ANNO 2020

Coloro che non hanno ancora optato per l‘emersione fiscale dei capitali detenuti all’estero devono fare i conti con le nuove regole in materia di scambio di informazioni tra l’Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali dei Paesi stranieri, le quali non potranno essere trascurate anche da coloro che detengono capitali all’estero e si accingono ad effettuare nuovi investimenti in altri paesi.

Con la progressiva implementazione dello scambio di informazioni fiscali a livello internazionale sarà sempre più facile per l’Agenzia delle Entrate scovare gli evasori fiscali e provvedere al recupero delle imposte evase, all’applicazione delle sanzioni fiscali nonché alla segnalazione all’Autorità giudiziaria dei fatti costituenti reati fiscali. Infatti, sempre più frequentemente, vengono emessi dall’Agenzia delle Entrate comunicazioni di anomalia ai contribuenti per aver mancato l’adempimento di regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, capitali la cui detenzione scaturisce dallo scambio d’informazioni tra l’Italia e circa 200 paesi esteri.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del Dm 28 dicembre 2015 (il decreto con il quale sono stabilite le norme attuative del CRS), gli intermediari italiani (banche, altre società finanziarie, fiduciarie, alcuni trust, eccetera) sono tenuti a trasmette i dati richiesti agli Stati menzionati nell’Allegato C del decreto così come vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno. L’Allegato C contiene l’elenco delle «giurisdizioni oggetto di comunicazione», ovvero quegli Stati nei confronti dei quali l’Italia è obbligata a fornire, per il tramite dell’agenzia delle Entrate, i dati dei conti intrattenuti presso intermediari italiani da residenti in tali Paesi. Sebbene la norma non lo richieda espressamente, con la stessa tempistica viene aggiornato anche l’Allegato D del medesimo decreto, che contiene la lista delle «giurisdizioni partecipanti», ovvero gli Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso intermediari esteri da residenti italiani.

Per quanto riguarda le modifiche all’Allegato C si segnalano l’uscita di Antigua e Barbuda(probabilmente a causa dell’inserimento, lo scorso novembre, dello stesso nella lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali) e l’ingresso di Aruba, Georgia, Saint Kitts e Navis, Thailandia e Costa Rica: per quest’ultimo si tratta invero di un re-inserimento visto che era già presente nella lista del 2022, ma era stato eliminato dalla lista pubblicata lo scorso anno. Le giurisdizioni contenute nell’Allegato C passano, quindi, da 82 dello scorso anno a 87. Georgia, Saint Kitts e Navis e Thailandia sono state aggiunte anche all’elenco delle giurisdizioni di cui all’Allegato D, che di conseguenza ad oggi si compone di 113 Paesi.

Nessuna modifica invece per quanto riguarda le scadenze che gli intermediari italiani sono tenuti a rispettare per effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa CRS. A questo proposito si ricorda che, ai sensi dall’articolo 3, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2015 gli intermediari sono tenuti a trasmettere all’agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo (quindi, entro il 30 giugno 2024, per i dati dei conti riferiti al 2023). In questo modo l’agenzia delle Entrate potrà, a sua volta, trasmettere i dati alle autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre (30 settembre 2024, per i conti riferiti al 2023).

Chiaro è che in questa nuova prospettiva sarà meglio puntare su scelte d’investimento che consentano un legittimo risparmio d’imposta, strada che può essere percorsa con ottimi risultati se preceduta da un preciso studio dei profili fiscali internazionali delle operazioni da compiersi.

Lo Studio STS Legal  ha maturato una lunga esperienza in materia di contenzioso tributario, in tutte le sue fasi, assistendo sia le persone fisiche che le società nelle valutazioni degli strumenti più adatti al preciso caso concreto per la migliore difesa degli interessi del contribuente.