PLUSVALENZE IMMOBILIARI TRANSNAZIONALI: IMPATTO FISCALE E RISPOSTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le plusvalenze immobiliari realizzate in un contesto transnazionale soggiacciono, di norma, alla disciplina contenuta all’interno dell’art. 13, paragrafo 1 delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ai sensi del quale “gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili  e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”.

L’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello n. 110/2023 e n. 122/2023 dà l’opportunità di svolgere alcune brevi considerazioni in merito al tema della tassazione delle plusvalenze immobiliari aventi natura transnazionale. I due interpelli avevano come oggetto un quesito riguardante la tassazione o meno della plusvalenza emergente dalla vendita di un immobile, situato in uno Stato diverso dal soggetto cedente.

Nel primo interpello citato il contribuente residente in Spagna aveva venduto un immobile situato in Italia e richiedeva il corretto trattamento tributario della plusvalenza emergente. L’Agenzia delle Entrate, oltre a soffermarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 13 della Convenzione internazionale dei due Stati, ribadendo che la tassazione della plusvalenza è concorrente e quindi è assoggettata a imposizione in entrambi gli Stati contraenti (decurtando dalle imposte spagnole le imposte eventualmente versate in Italia attuando la disciplina contro la doppia imposizione), estende la sua risposta applicando alla plusvalenza l’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, quindi esentandola da tassazione italiana perché l’immobile oggetto della vendita era detenuto da più di 5 anni.

Nel secondo interpello citato il contribuente residente in Italia aveva venduto un immobile situato nei Paesi Bassi ricavandone una plusvalenza già tassata nel luogo di ubicazione. Il dubbio del contribuente era se la plusvalenza doveva essere tassata anche in Italia e, se sì, quale fosse il trattamento fiscale applicabile. Sulla falsariga di quanto chiarito nella risposta n. 110/2023, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di ribadire che le plusvalenze immobiliari, realizzate in un contesto transnazionale, soggiacciono alla disciplina contenuta all’interno dell’art. 13, paragrafo 1 delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Così come per l’art. 13 della Convenzione Italia – Spagna anche per quella Italia – Paesi Bassi, spiegano gli Uffici, viene prevista una tassazione concorrente in Italia ed Olanda degli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall’alienazione di beni immobili, situati nell’altro Stato. Con particolare riferimento all’Italia, gli Uffici hanno avuto modo di ricordare che nel nostro ordinamento, proprio con riferimento alle plusvalenze immobiliari realizzate da persone fisiche, esiste un’esenzione prevista dall’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir. Il regime in parola, spiegano gli Uffici, non è circoscritto alle sole plusvalenze generate dalla vendita di immobili ubicati nei confini nazionali ma ricomprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili situati all’estero.

Le due risposte ad interpello sopra analizzate offrono l’opportunità di svolgere alcune altre brevi considerazioni. Leggendo, infatti, le due risposte ad interpello emerge con chiarezza come l’esenzione in parola, oltre che potersi applicare al caso completamente “domestico”, ovvero quello che vede coinvolto cedente italiano ed immobile localizzato in Italia, è da ritenere che possa applicarsi anche:

1. al caso in cui a cedere l’immobile, sito in Italia, sia un soggetto non residente, e

2. al caso in cui a cedere l’immobile sia un soggetto italiano ma l’immobile sia estero.