La legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie presenti nel sistema. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, in consultazione pubblica fino al 30 giugno 2023, la bozza di circolare con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività, mettendo in chiara evidenza il confine temporale del 1° gennaio 2023 tra il vecchio e il nuovo regime fiscale delle cripto-attività e precisamente:
– fino al 31 dicembre 2022 vengono confermate le interpretazioni fornite con riferimento ai periodi d’imposta anteriori al 2023, adottando il principio secondo cui alle operazioni aventi ad oggetto valute virtuali risultano applicabili, in generale, le disposizioni fiscali vigenti in materia di valute estere aventi corso legale di cui all’art. 67, commi 1, 1-bis e 1-ter (con la conseguenza che le relative cessioni “a termine” rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni “a pronti” assumono rilevanza solo nell’ipotesi in cui la cripto-attività ceduta derivi da prelievi da “wallet”, con giacenza media superiore ad un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta);
– a decorrere dal 1° gennaio 2023 il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies del TUIR (introdotto dalla L. 197/2022) che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate” (assoggettate a imposta sostitutiva del 26%, potendo scegliere, per l’applicazione dell’imposta, tra il “regime dichiarativo”, il “regime amministrato” e il “regime del risparmio gestito”).
La norma attuale prevede, inoltre che:
– tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta, considerando anche le minusvalenze;
– se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate;
– in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
Con riferimento alla disciplina sul monitoraggio fiscale, l’attuale formulazione dell’art. 4 del DL 167/90 prevede la compilazione del quadro RW per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che detengono cripto-attività.
L’adozione invece dei regimi opzionali del “risparmio amministrato” e del “risparmio gestito”, garantisce al contribuente l’esclusione dall’obbligo di monitoraggio fiscale relativamente ai redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività.