La recente manovra correttiva è tra l’altro intervenuta anche sulla disciplina delle startup innovative, estendendo, da quattro a cinque anni, il periodo in cui operano i benefici nell’ambito della disciplina sul rapporto di lavoro subordinato. Di fatto, l’intervento del legislatore si è limitato a rendere più chiara la disciplina e ad eliminare i contrasti interpretativi preesistenti.
Infatti, già a marzo 2015 era stato previsto che può essere considerata startup innovativa la società costituita da non più di 60 mesi, in luogo dei 48 mesi precedenti. Questa modifica, non accompagnata da un adeguamento delle altre norme aveva comportato un disallineamento tra le tempistiche dettate per beneficiare delle diverse agevolazioni.
Ma vale qui la pena riprendere in via semplificata le caratteristiche della startup agevolata.
Innanzitutto, startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, italiana o SE europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
La società deve possedere seguenti requisiti:
- la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
- deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi;
- è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 917/86, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- l’oggetto sociale esclusivo o prevalente, deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Nel ricordare che già dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una startup innovativa senza l’intervento del notaio, dopo il recente intervento legislativo anche le successive modificazioni potranno essere redatte e sottoscritte con firma digitale avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
Sia i professionisti del team STS che il network di riferimento, sono a disposizione per qualsiasi approfondimento e valutazione.