NON IMPONIBILE IN ITALIA LA PENSIONE DI SICUREZZA SOCIALE TEDESCA

La persona fisica residente fiscalmente in Italia, che percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca, ha diritto a una tassazione agevolata in quanto, avendo lavorato in Germania e versato regolarmente i contributi previdenziali, ha diritto a tassare le stesse somme che sarebbero tassate in Germania. Detto questo, si possono verificare, in presenza di determinate condizioni, due ipotesi disciplinate dalla Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni firmata tra l’Italia e la Germania:

  1. il pensionato residente in Italia possiede la cittadinanza italiana (o la doppia cittadinanza italiana-tedesca): solo una parte della pensione di sicurezza sociale tedesca è imponibile in Italia. Il soggetto, che percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca, potrà indicare nella dichiarazione dei redditi annuale un importo netto che viene determinato decurtando dall’ammontare lordo, accreditato dall’Ente pensionistico tedesco, la somma esentasse (fiscalmente non rilevante in Italia) certificata dall’Agenzia delle Entrate tedesca, con un risparmio di imposte. L’aliquota applicata varia a seconda del reddito complessivo del pensionato, compresi eventuali altri redditi percepiti in Italia (art. 14, lett. e) del Protocollo allegato alla Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra l’Italia e la Germania e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459);
  2. il pensionato residente in Italia possiede solo la cittadinanza tedesca: la pensione di sicurezza sociale tedesca è tassata solo e soltanto in Germania ai sensi dell’art. 19, par. 4 della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni firmata tra l’Italia e la Germania. Nulla deve essere dichiarato e tassato in Italia. Infatti l’art. 19, paragrafo 4 della Convenzione, recita: “Le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente da parte di detto Stato, di un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale o persona giuridica di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato se il beneficiario ha la nazionalità di tale Stato senza possedere quella dell’altro Stato contraente.”.

Si ricorda che, in generale, le pensioni pubbliche di fonte tedesca sono tassate solo in Italia nel caso in cui il contribuente risieda in Italia e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità tedesca. Le pensioni private sono tassate solo in Italia così come previsto dall’art. 18 (rubricato “Pensioni”) della Convenzione bilaterale IT-DE, che recita: Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”

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