Con la sentenza n. 3325/2022, la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 nei confronti del rappresentante fiscale che aveva presentato le dichiarazioni dei redditi di una società estera, avvalendosi di documentazione dalla quale emergeva chiaramente l’inesistenza delle operazioni.
In particolare, proprio con riguardo all’affermazione di responsabilità del rappresentante fiscale della società maltese, il Tribunale ha evidenziato nell’addebito del reato ascritto (con successiva conferma della Suprema Corte) che il rappresentante fiscale di una società estera risponde del reato di dichiarazione fraudolenta quale diretto destinatario degli obblighi di legge in materia IVA, atteso che la carica ricoperta attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo eventuale.
Ciò in quanto nella legge IVA (ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972), l’operatore estero deve adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla disciplina IVA tramite il proprio rappresentante fiscale, il quale perciò risponde in solido con l’operatore estero per tutte le operazioni territorialmente rilevanti nello Stato, con esclusione delle sole operazioni poste in essere direttamente dal soggetto non residente e che non risultino effettuate in Italia.