FRONTALIERI: DAL 2024 NUOVA DISCIPLINA TRA ITALIA E SVIZZERA

La Svizzera è stata da sempre una meta tradizionale per i lavoratori frontalieri che hanno trovato e trovano occupazione nei settori tradizionali del commercio, dell’industria e della ristorazione ma anche, soprattutto in Ticino, in attività ad alta o altissima specializzazione quali banche, società di consulenza o studi professionali. Lo status di frontaliere consente a queste persone di percepire lo stipendio svizzero e beneficiare, quindi, di importi più alti ma, al contempo, di mantenere la residenza in Italia e di restare soggetti al sistema sanitario italiano.

La materia è disciplinata da Accordi bilaterali tra l’Italia e la Svizzera e precisamente:

1) Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 sull’imposizione del lavoro frontaliero;

2) Accordo tra Italia e Svizzera firmato il 23 dicembre 2020 che è destinato a sostituire l’Accordo del 1974.

Tra il 2014 ed il 2015, l’Italia e la Svizzera hanno avviato i negoziati per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri; tale nuovo Accordo, che è destinato a sostituire il vecchio Accordo del 1974, è stato firmato il 23 dicembre 2020 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Il nuovo Accordo del 2024 ha il merito di fare chiarezza su due aspetti che, vigente il precedente Accordo, erano stati fonti di dubbi e di interpretazioni in particolare:

  1. l’art. 2, lett. a) definisce il perimetro territoriale cui si applica precisando che, con l’espressione “area di frontiera”, per la Svizzera si comprendono i Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese e per l’Italia le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, specificando il limite dei 20 km dalla zona di frontiera con la puntuale elencazione dei Cantoni e delle Regioni italiane che rilevano ai fini della qualificazione di frontaliere;
  2. l’art. 2, lett. b) definisce, cosa che non faceva il precedente Accordo del 1974, la nozione di lavoratore frontaliere definendo con tale termine chi: i) è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova totalmente o parzialmente nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente; ii) chi svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa nell’altro Stato; iii) chi ritorna in linea di principio quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza, stabilendo che lo status non viene meno se il soggetto non rientra nel proprio domicilio per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.

Altre significative innovazioni rispetto al precedente Accordo del 1974 sono le seguenti:

  • introduzione del principio di reciprocità regolando il trattamento dei lavoratori italiani nei Cantoni elvetici di confine e dei lavoratori svizzeri che si recano al lavoro nelle Regioni italiane di confine, mentre, invece, il pregresso Accordo regolava unicamente i lavoratori italiani che si recavano al lavoro in Svizzera;
  • viene stabilito il passaggio dalla tassazione esclusiva del reddito di lavoro percepito in Svizzera nello Stato della fonte, ossia la Confederazione Elvetica ad una tassazione concorrente tra lo Stato della fonte e quello di residenza e, in particolare, secondo l’art. 3, paragrafo 1 dell’Accordo viene stabilito che il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato della fonte fino ad un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche includendo anche le imposte locali e lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza l’intero ammontare garantendo l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalla Convenzione Internazionale tra Italia e Svizzera;
  • l’art. 7 del nuovo Accordo prevede una specifica cooperazione amministrativa con l’introduzione di uno scambio automatico di informazioni con cadenza annuale; lo Stato dove viene svolta l’attività lavorativa, nel caso di specie la Svizzera, trasmette entro il 20 marzo dell’anno successivo allo Stato di residenza del lavoratore, ossia l’Italia, le informazioni rilevanti ai fini dell’imposizione del frontaliere;
  • l’innalzamento della franchigia annua di esenzione da imposta nello Stato di residenza del frontaliere da 7’500 euro a 10’000 euro, la non imponibilità ai fini IRPEF nello Stato di residenza del frontaliere degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati a favore dei frontalieri da enti di previdenza sociale dello Stato estero nonché la deducibilità dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria posti a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti di enti di previdenza sociale esteri si applicano anche al rapporto di lavoro frontaliere tra Italia e Svizzera.