ESONERO DAL MONITORAGGIO FISCALE ED ESENZIONE DI IVAFE E IVIE PER I NEO RESIDENTI

La Legge di bilancio 2017 ha definito alcune disposizioni applicative del nuovo regime non direttamente disciplinate nel nuovo articolo 24-bis che prevede l’esonero degli adempimenti in tema di monitoraggio fiscale e l’esenzione delle imposte Ivafe e Ivie  per i neo residenti

È stabilito infatti che i soggetti che esercitano l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista:

  • non sono tenuti all’assolvimento degli obblighi connessi al monitoraggio fiscale da effettuare tramite la compilazione del quadro RW della dichiarazione con indicazione delle attività e degli investimenti esteri (cui all’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167);
  • sono esenti dall’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero – IVIE e dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio – IVAFE, rispettivamente previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto legge n. 201, 6 dicembre 2011.

Analoghe agevolazioni si applicano ai familiari cui è estesa l’opzione (ai sensi del comma 6 dell’articolo 24-bis).

L’ammissione al regime inoltre non è cumulabile con gli incentivi per il rientro in Italia dei c.d. “cervelli” (ricercatori) residenti all’estero (di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010), nonché con le agevolazioni per il rientro dei lavoratori qualificati (articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

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