La Legge di bilancio 2017 ha definito alcune disposizioni applicative del nuovo regime non direttamente disciplinate nel nuovo articolo 24-bis che prevede l’esonero degli adempimenti in tema di monitoraggio fiscale e l’esenzione delle imposte Ivafe e Ivie per i neo residenti
È stabilito infatti che i soggetti che esercitano l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista:
Analoghe agevolazioni si applicano ai familiari cui è estesa l’opzione (ai sensi del comma 6 dell’articolo 24-bis).
L’ammissione al regime inoltre non è cumulabile con gli incentivi per il rientro in Italia dei c.d. “cervelli” (ricercatori) residenti all’estero (di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010), nonché con le agevolazioni per il rientro dei lavoratori qualificati (articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
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