A partire dal primo gennaio 2019, così come previsto dall’art. 1, comma 909, lett. a) ed e) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e per le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Le operazioni di cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa bolla doganale, devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Sono esonerati dai predetti obblighi i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi 54 a 89, legge 190/2014).
La fattura tradizionale si apprestare a diventare un documento informatico, in formato strutturato, per la gestione del quale è ormai necessario indirizzare prontamente le attività operative:
In caso di emissione tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 D.Lgs. n. 471/1997.
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