È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 13 gennaio 2022, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente a oggetto le modalità e tempistiche (entro il 18 maggio 2022) con cui i prestatori professionali di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (criptovaluta) e i prestatori professionali di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia e finanze.
Le disposizioni del D.M. 13 gennaio 2022 avranno l’effetto di incentivare la compilazione del quadro RW da parte dei detentori di criptovalute, stante la possibilità per le forze di polizia – più nello specifico, per la Guardia di Finanza – di verificare il rispetto o meno da parte loro dei previsti obblighi di monitoraggio fiscale incrociando i dati relativi alle loro dichiarazioni dei redditi con i dati acquisiti dall’OAM.
A tal proposito è utile ricordare anche la posizione dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 788/2021: “Per tutte le valute virtuali detenute dall’istante, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990 e, conseguentemente, l’istante è tenuto alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF 2021”.
Con tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 17-bis, comma 8-ter, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, sono state previste: