La Circolare n. 34/2022 dell’Agenzia delle Entrate in materia di fiscalità dei Trust prende in esame alcune tipologie e specifiche situazioni, tra le quali si evidenziano, di seguito, le istruzioni per chi ha liquidato e versato imposte secondo la precedente prassi amministrativa nonché gli obblighi in tema di monitoraggio fiscale.
Nel caso siano state liquidate e versate imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al Trust secondo la precedente prassi, i predetti versamenti possono essere considerati a titolo definitivo quale saldo d’imposta, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario. La condizione necessaria è che si tratti di “rapporti esauriti”, intendendo per tali le attribuzioni che hanno i medesimi beneficiari nonché i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del Trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso.
In questo senso si parla di “esaurimento” della fattispecie impositiva per cui non è possibile effettuare il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto (iniziale o successivo) dei beni o diritti al Trust, anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale (ad esempio in ragione del diverso operare delle franchigie pro-tempore vigenti), fatto salvo il caso della presentazione dell’istanza di rimborso nei tre anni dalla data di versamento.
Nel caso di beneficiario diverso o beni o diritti diversi da quelli conferiti e tassati, non si configurerebbe una fattispecie di “rapporto esaurito” con la conseguente possibilità di considerare le imposte già versate in sede di apporto al Trust, quale acconto a scomputo dell’eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione.
Laddove non si configuri un fenomeno di “rapporto esaurito” o vi sia la rinuncia del contribuente agli effetti derivanti dall’esaurimento del rapporto, lo stesso può presentare istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 60 del D.lgs. n. 346 del 1990 e quindi entro tre anni dal versamento, pena decadenza.
In tema di monitoraggio fiscale, giova ricordare che l’obbligo riguarda, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti i soggetti che risultano essere titolari effettivi.
Nei casi in cui le attività estere siano intestate al Trust, l’obbligo dichiarativo riguarda anche le persone fisiche alle quali tali attività siano riconducibili, in qualità di titolari effettivi delle attività stesse.
Il Trust adempie direttamente qualora le attività e gli investimenti finanziari non siano attribuibili ai titolari effettivi residenti.
Si ricorda che nel caso del Trust devono essere considerati titolari effettivi il Disponente, il Trustee, i Beneficiari ed il Guardiano se individuati.
In tema di monitoraggio fiscale, gli obblighi riguardano unicamente i titolari effettivi del Trust che siano titolari del diritto di pretendere dal Trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio del Trust. Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione e che sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
Tuttavia, deve ritenersi esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare, in relazione alle attività detenute all’estero, un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. In questo senso devono ritenersi esclusi da tale obbligo i titolari di funzioni di direzione e amministrazione e, per analogia, il Trustee, il Disponente ed il Guardiano, in particolar modo nei casi in cui l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste già in capo al Trust o ai Beneficiari titolari effettivi.
A decorrere dal periodo d’imposta 2020, sono soggetti passivi IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e IVAFE (imposte sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia e quindi anche i Trust.