Il 20 ottobre 2022 è stata pubblicata la tanto attesa Circolare n. 34/2022 dell’Agenzia delle Entrate in materia di fiscalità dei Trust.
Due i macro-argomenti affrontati: fiscalità indiretta e fiscalità diretta dei Trust.
In tema di fiscalità indiretta, viene recepito l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità della Cassazione che, assimilando il Trust a tutti i vincoli di destinazione, li fa rientrare tra gli atti riconducibili all’imposta di successione e donazione secondo il principio della c.d. tassazione proporzionale eventuale e differita.
Anche per i Trust è necessario verificare il presupposto impositivo richiesto dal DL.gs. n.349/1990 consistente nel reale trasferimento di beni o diritti e quindi nel reale arricchimento dei beneficiari. In questo senso l’atto di dotazione in Trust, con il quale il disponente conferisce beni e/o diritti trasferendoli al Trustee, non rappresenta un trasferimento imponibile ma bensì un atto generalmente neutro che non dà luogo ad imposizione proporzionale ai fini dell’imposta di donazione, ipotecaria e catastale, non configurandosi un effettivo arricchimento dei beneficiari ma bensì una indeterminata utilità economica.
Tali imposte si applicheranno unicamente al momento dell’effettivo trasferimento finale al beneficiario (c.d. tassazione in uscita). Viene sancito il superamento della tesi della tassazione anticipata del Trust.
L’atto istitutivo del Trust (con atto pubblico/scrittura privata autenticata) sconta l’imposta di registro in misura fissa.
L’atto di dotazione del Trust (con atto pubblico/scrittura privata autenticata) da parte del disponente sconta le imposte di registro e ipocatastali in misura fissa. Attenzione particolare deve essere posta rispetto alla possibilità che si verifichino perdite di agevolazioni fiscali nel passaggio dal disponente al Trust (es. prima casa nel quinquennio).
L’attribuzione dei beni ai beneficiari sconta l’imposta di successione e donazione, in qualunque fase della vita del Trust si verifichi, con applicazione di aliquote e franchigie in essere rispetto al grado di parentela tra disponente e beneficiari.
Sottolineando gli aspetti rilevanti in tema di fiscalità diretta, si evidenzia il recepimento delle novità introdotte dagli art. 44 e 45 del TUIR nonché dall’art. 13 del D.L. 124/2019 secondo cui:
i. le somme o i valori corrisposti dai Trust opachi (con beneficiari non individuati) stabiliti in Stati con regime fiscale privilegiato (livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) sono tassati in capo ai beneficiari residenti in Italia quali redditi di capitale e in base al criterio di cassa;
ii. le attribuzioni dei Trust esteri a beneficiari residenti in Italia, ove ci sia il dubbio sulla natura patrimoniale o reddituale delle attribuzioni stesse, dovranno essere considerate, per l’intero ammontare attribuito, reddito (presunzione legale relativa).