ADEGUATI ASSETTI

Con l’introduzione dell’art. 2086, comma 2, c.c. e art. 3 CCII, il legislatore italiano ha voluto imporre alle società l’adozione di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” al fine di garantire una gestione ponderata dell’impresa e prevenire l’emersione dello stato di crisi. La mancata adozione degli adeguati assetti può innestare azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e organi di revisione nonché la revoca degli stessi. È bene, quindi, che ogni società si attivi per ottemperare alla nuova normativa.

Il 3.10.2024 si è tenuto un convegno inerente agli “Adeguati assetti richiesti dalla nuova normativa”. Alla tavola rotonda, da un lato, i numerosi commercialisti invitati hanno evidenziato gli aspetti aziendalistici della nuova normativa di cui all’art. 2086, comma 2, c.c., dall’altro lato, la sottoscritta ha esposto circa l’inquadramento generale degli assetti a partire delle ultime sentenze.

Rivestono centrale importanza l’art. 2086, comma 2, c.c. per il quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” e l’art. 3, commi 1 e 2, CCII per cui “L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. Inoltre, i commi 3 e 4 dell’art. 3 CCII definiscono cosa gli assetti devono consentire e le indicazioni di alcuni segnali di emersione della crisi nonché gli artt. 2381 comma 3, 2745, 2476, 2485, 2486 comma 3 e 2403 c.c.

Dalla discussione è emerso che la nuova normativa impone all’organo gestorio (nonché, di riflesso, a quello di controllo e di revisione) nuovi obblighi da valutare alla luce del criterio di adeguatezza, parametrata alle dimensioni, alla situazione di mercato e all’attività in concreto esercitata dalla singola impresa. La scienza aziendalistica ha fornito le linee guida di riferimento per definire il contenuto di tutta la serie di adempimenti che rendono una società rispettosa di quanto esposto all’art. 2086, comma 2, c.c. Il richiamo principale è concordemente alla relazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal titolo “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” del 20.12.2023, a cui anche la scienza giuridica si appella.

La giurisprudenza ritiene che sia onere dell’imprenditore disporre di un’adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile, di un organigramma aggiornato, di un mansionario, di un sistema di gestione dei rischi aziendali, di un budget e di strumenti di natura previsionale, di strumenti di reporting e la redazione di un piano industriale. Questi obblighi, peraltro, si applicano anche alle piccole-medie imprese e a prescindere dallo stato di crisi. Il mancato adempimento può determinare responsabilità e revoca degli amministratori per gravi irregolarità nella gestione aziendale e la nomina di un amministratore giudiziario (Cass. 22362/2024; Trib. Milano 29/02/2024). L’imprenditore deve essere in grado di provare il suo adempimento all’0art. 2086, comma 2 poiché, in caso contrario, il Tribunale può disporre l’ispezione dell’impresa e verificare, anche nel merito, le scelte gestorie (Trib. Catanzaro 31.01.2024).

È in atto e si registra un’evoluzione del tradizionale concetto di Business Judgement Rule, che sanciva la regola secondo cui le decisioni gestorie degli amministratori non potessero essere contestate né dai soci, né dai creditori sociali e neppure dai Giudici. Alla luce della nuova normativa e delle evoluzioni che ha determinato, non solo in sede giudiziale, emerge che le scelte degli amministratori stessi ben potrebbero essere, oggi, sindacate qualora l’impresa non si doti di adeguati assetti.

Ne deriva che le imprese – di qualsivoglia dimensione – debbano necessariamente dotarsi degli adeguati assetti previsti, tenendo conto dei dettami esposti dalla scienza aziendalistica, per evitare ipotesi di contenziosi, ispezioni giudiziali e di responsabilità. Oltre agli organi di gestione, diviene interesse anche degli organi di controllo e di revisione l’adeguamento alla nuova normativa inerente all’organizzazione di impresa per prevenire loro ipotesi di responsabilità diretta. Il nostro studio è disponibile per fornire un’assistenza completa in materia.