I VANTAGGI SUL TRASFERIMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE IN ITALIA

L’ art. 6 D.Lgs.n. 209/2023 prevede un incentivo fiscale consistente nella non concorrenza alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. La disposizione è finalizzata a promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche e la norma appare pensata principalmente per le attività produttive e non per quelle di natura finanziaria.

Il presupposto fondamentale dell’agevolazione è quello del trasferimento in senso fisico dell’attività di impresa dall’estero all’Italia. Di fatto la logica dell’agevolazione è quella di dare un volano all’incremento dei dati occupazionali e dell’indotto.

La norma non agevola in sé tutti gli investimenti esteri ma ha un perimetro diverso. Ad esempio, non sono agevolate le attività che non siano preesistenti e che siano avviate ex novo in Italia da parte di soggetti investitori esteri. Ad esempio, un soggetto residente in un Paese extra UE (o SEE) che inizi ad esercitare una nuova attività in Italia mediante la costituzione di una propria stabile organizzazione, non è legittimato a beneficiare dell’agevolazione mentre potrebbe fruirne qualora tale attività fosse in precedenza svolta all’estero e fosse portata in Italia facendola confluire nella stabile organizzazione italiana.

Fra le attività economiche trasferite oggetto di agevolazione rientrano anche le attività d’impresa esercitate da società appartenenti al medesimo gruppo e non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

Se vi sono attività non iniziate nel Paese di provenienza, viene segnalato che il vincolo dei 24 mesi riguarda, letteralmente, le sole attività oggetto di rimpatrio che siano state svolte in precedenza in Italia ma non attiene alle attività pregresse svolte in uno Stato UE o SEE. Quindi, se un’attività che sia stata svolta inizialmente in uno Stato UE e che sia stata poi delocalizzata in una Stato extra UE (o SEE) potrebbe essere rilevante ai fini dell’agevolazione, ove rimpatriata, indipendentemente dal fatto che siano decorsi 24 mesi dal primo trasferimento (da altro Stato UE al Paese extra UE o SEE).

Per poter beneficiare dell’agevolazione, la disposizione prevede l’obbligo per il contribuente di mantenere separate le evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione.

L’agevolazione decade se nei cinque periodi d’imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, ( così come individuate sopra), successivi alla scadenza del regime di agevolazione, il beneficiario trasferisce fuori dal territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività oggetto del precedente trasferimento e l’Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto.