Nella Direttiva n. 2006/112 è stato introdotto l’articolo 14-bis che si è occupato di regolare due specifiche fattispecie quando nelle vendite on-line sono coinvolte le piattaforme digitali (Marketplace).
L’obiettivo perseguito con l’introduzione di questa norma è quello di assicurare la tassazione delle vendite in cui sono coinvolti come “facilitatori”, piattaforme, portali o mezzi analoghi (Marketplace), coinvolgendo quest’ultimi nella riscossione dell’imposta, considerandoli, in base a una finzione giuridica, come i soggetti che effettuano l’acquisto e la vendita dei beni oggetto delle operazioni “facilitate”. Le piattaforme digitali, anche se si limitano a facilitare le vendite, potranno a certe condizioni essere chiamate a versare l’IVA al posto del venditore: si parla in questo caso di deemed supplier (venditore presunto).
L’art. 14-bis, infatti, dice che si considera acquirente/cedente dei beni, il soggetto Marketplace che facilita le seguenti operazioni:
In ogni caso le piattaforme digitali, anche quando non sono considerate venditori presunti, sono tenute a tenere traccia delle transazioni che facilitano. Dovranno infatti conservare le informazioni relative all’impresa che utilizza le piattaforme, ai beni venduti o ai servizi prestati.