A partire dal testo originario della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa tra amministrazioni fiscali in ambito europeo (DAC 1) – che pone le basi e regola, appunto, la collaborazione tra le Autorità fiscali all’interno dell’Unione Europea – sono state nel tempo apportate continue e rilevanti integrazioni e modifiche che hanno ampliato in maniera significativa il perimetro applicativo dello scambio automatico di informazioni.
L’ambito di applicazione della normativa, inizialmente limitato a cinque specifiche categorie di reddito, è stato ripetutamente ampliato fino ad includere, a seguito della Direttiva 2018/222 (nota come DAC 6), lo scambio automatico di informazioni su potenziali strategie di pianificazione fiscale aggressiva.
La DAC 6 dispone un obbligo di informazione a carico degli intermediari (ad es. istituti di credito, legali, dottori commercialisti) e del contribuente interessato, che abbiano ideato, commercializzato o promosso determinati meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in quanto aventi caratteristiche indicate nella Direttiva, oppure che abbiano fornito, ai contribuenti, i mezzi per consentire di concretizzare tali meccanismi ed ottenerne i benefici.
L’obbligo di comunicare tali meccanismi all’Amministrazione finanziaria, decorre dall’anno 2021, e deve essere compiuto entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è messo a disposizione ai fini dell’attuazione.